Art. 8.
(Istituzione delle commissioni permanenti sui farmaci della medicina complementare).

      1. Allo scopo di definire i criteri di sicurezza, efficacia e qualità necessari per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali necessari per la pratica professionale della medicina complementare, presso l'Agenzia italiana del farmaco sono istituite, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tre commissioni permanenti competenti, rispettivamente, per i medicinali omeopatici, per i medicinali fitoterapici e per i medicinali dietetici e integratori.
      2. Di ciascuna delle commissioni di cui al comma 1 fanno parte due medici e due farmacisti esperti delle singole discipline, due ricercatori scelti tra gli indirizzi terapeutici, due esperti in produzione e controllo dei medicinali in oggetto, un rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e un rappresentante del Ministero della salute.
      3. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure da seguire per le prove farmacologiche, tossicologiche e cliniche definite dalle commissioni di cui al comma 1, ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.
      4. I membri delle commissioni di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro della salute, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari del Ministero della salute con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C2.

 

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      5. L'attività e il funzionamento delle commissioni di cui al comma 1 sono disciplinati con appositi regolamenti adottati da ciascuna commissione entro due mesi dalla data della sua costituzione.